Art. 47.
(Tutela processuale del segreto di Stato).

      1. Nel confermare l'opposizione del segreto di Stato ai sensi degli articoli 202 e 256 del codice di procedura penale, il Presidente del Consiglio dei ministri, quando sulla notizia, documento, atto, attività o cosa è apposta l'annotazione relativa al vincolo derivante dal segreto di Stato, ne valuta l'attualità, ovvero, in assenza di tale annotazione, valuta la sussistenza delle condizioni che rendono necessaria la conferma della opposizione. La opposizione è valutata ai fini della tutela degli interessi fondamentali che giustificano il segreto ai sensi dell'articolo 46, tenendo conto dei beni costituzionalmente protetti e coinvolti nonché del tempo trascorso dai fatti ai quali la notizia, il documento, l'atto, l'attività o la cosa fanno riferimento.
      2. Il comma 1 dell'articolo 204 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

      «1. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie, documenti o cose relativi a condotte poste in essere in violazione della disciplina concernente la causa speciale di non punibilità da parte degli addetti agli organismi informativi. In ogni caso non possono essere oggetto di segreto fatti, notizie o documenti concernenti i reati diretti all'eversione dell'ordine costituzionale,

 

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i reati commessi per finalità di terrorismo, i reati previsti dagli articoli 285, 416-bis e 422 del codice penale, dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, nonché quelli concernenti il traffico illegale di materiale nucleare, chimico e biologico. Se viene opposto il segreto, la natura del reato è definita dal giudice. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari su richiesta di parte.
      1-bis. Si considerano violazioni della disciplina concernente la causa speciale di non punibilità le condotte per le quali, esperita l'apposita procedura prevista dalla legge in materia di sistema delle informazioni per la sicurezza e di segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha escluso l'esistenza della medesima causa di non punibilità o la Corte costituzionale ha risolto in favore dell'autorità giudiziaria il conflitto di attribuzione.
      1-ter. Il segreto di Stato non può essere opposto o confermato a esclusiva tutela della classifica di segretezza o in ragione esclusiva della natura della cosa oggetto della classifica di segretezza.
      1-quater. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale.
      1-quinquies. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di confermare il segreto di Stato, provvede, quale Autorità nazionale per la sicurezza, a declassificare, se classificati, i documenti, gli atti o le cose, prima che siano messi a disposizione dell'autorità giudiziaria competente».